TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 106.
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare).

Art. 106.
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare).

      1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

      1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, comunque nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. Le delibere relative ai piani di investimento già assunte dagli enti previdenziali sono esecutive e costituiscono obbligazione verso gli enti intestatari o beneficiari dell'opera.

      2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.       2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.
        2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle Forze di polizia che operano nelle città metropolitane. Tali infrastrutture possono essere realizzate

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  secondo le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      3. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.       3. Identico.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 1.       4. Identico.
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.       5. Identico.

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